STATUTO SOCIALE

‘ARCA’  dall'ottobre 2020

GRUPPO  ARCHEOLOGICO AGORDINO

 

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STATUTO SOCIALE

‘ARCA’  dal 1998 al 2020

GRUPPO  ARCHEOLOGICO AGORDINO

 

ART.1   È costituita l’associazione denominata :

ARCA, Gruppo Archeologico Agordino, siglabile ARCA

È un'associazione apolitica e senza fini di lucro

 

ART.2   L'associazione riunisce appassionati e studiosi, che si propongono di compiere studi e ricerche di interesse archeologico e storico, nel pieno rispetto delle leggi che regolano tale interesse, in stretta collaborazione con le autorità legalmente riconosciute dallo Stato italiano ( Soprintendenza all'Archeologia del Veneto), divulgando a scopo culturale, attraverso conferenze, pubblicazioni, proiezioni, quanto da loro raccolto nelle proprie attività.

L'associazione è aperta a tutti coloro che coltivano questo interesse.

 

ART.3   La sede dell'Associazione è stabilita in via provvisoria presso il domicilio  o la residenza del Presidente in carica, fino all'acquisizione di una sede fissa.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale in qualsiasi momento, purché nell'ambito territoriale agordino.

 

ART.4  Sono soci ordinari: coloro che ammessi a far parte dell'Associazione, partecipano attivamente all'attività sociale e sono presenti all'assemblea generale annuale e si impegnano al pagamento della quota deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo .

            Sono soci sostenitori:  coloro che condividendo l'attività dell'associazione non intendono impegnarsi direttamente e contribuiscono alla vita della stessa.

            Vengono nominati dal Consiglio Direttivo quali 'soci onorari' coloro che, per speciali meriti, si sono distinti nel campo dell'Associazione e hanno dato un significativo contributo al progredire della stessa.

  

ART. 5 La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

a)       per decesso

b)       per dimissioni

c)       per delibera del Consiglio Direttivo nel caso di

1-       comportamento lesivo del prestigio dell'Associazione

2-       morosità nel versamento della quota sociale.

 

ART.6   L'Assemblea dei Soci Ordinari si riunirà con scadenza annuale ed ogni qual volta si renda necessario su proposta del Consiglio Direttivo

Un numero di Soci Ordinari, pari almeno al 30% dei Soci Ordinari iscritti, potrà richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea motivandone l'ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea in prima convocazione non avesse avuto rappresentati almeno un terzo dei Soci Ordinari iscritti, sarà necessaria una seconda convocazione che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e potrà deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide se approvate dalla maggioranza dei Soci Ordinari intervenuti o rappresentati.

Per le modifiche del presente statuto dell'Associazione occorrerà la presenza in proprio, e non per delega, della maggioranza dei Soci Ordinari iscritti ed aventi diritto al voto.

Le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

 

ART.7 Hanno diritto al voto all'assemblea tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento della loro quota annuale ed i soci onorari.

Ogni Socio votante ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe a terze persone non Soci Ordinari o non  componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ordinario votante non può rappresentare, per delega, più di un Socio Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la durata dell'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare, nell'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e quello di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

ART.8 l'Assemblea si intende regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno quando, in prima convocazione, siano presenti o validamente rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari iscritti ed aventi diritto al voto.

 

ART.9  l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

È previsto un numero dispari di Consiglieri che non sarà inferiore a cinque.

I consiglieri durano in carica due anni.

Il Consigliere che perderà, per qualsiasi motivo, la qualifica di Socio Ordinario sarà considerato immediatamente decaduto dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

 

ART.10 I compiti del Consigliere del Direttivo sono:

a)       la nomina del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere e la determinazione delle mansioni dei singoli Consiglieri. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la carica di Presidente dell'Associazione

b)       la direzione amministrativa e disciplinare

c)       la determinazione delle quote sociali e la compilazione del rendiconto annuale

d)       la programmazione delle attività sociali

e)       qualsiasi altro provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione

 

ART.11 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente autonomamente od anche su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.

 

ART.12 il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, dispone della firma con tutti i poteri di gestione, cura l'osservanza di tutte le norme dello Statuto Sociale.

Il Presidente rappresenterà l'Associazione sia in sede Provinciale che Nazionale nei rapporti con eventuali Enti od Organizzazioni alle quali l'Associazione intende aderire ed in caso di impedimento delega il Vice Presidente od un suo altro rappresentante scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

 

ART.13 Nel caso in cui un Socio con la sua condotta sia di serio ostacolo al buon andamento dell'Associazione sarà espulso con deliberazione insindacabile dal Consiglio Direttivo.

 

ART.14 Le divergenze tra i Soci Ordinari saranno sempre deferite al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo che emetterà il proprio lodo senza formalità di procedura, quale collegio di arbitri, amichevoli compositori.

 

ART.15 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

ART.16 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'associazione stessa e dagli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

a)       dalle quote sociali

b)       dai proventi derivanti dall'attività dell'Associazione

c)       dalle sovvenzioni di Enti pubblici o privati

d)       da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

ART.17 L'Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Soci ed invitati per qualsiasi danno a persone o cose che dovessero accadere nello svolgimento delle sue attività.

 

ART.18 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo allorché si verifichi la comprovata impossibilità dell'Associazione a conseguire i propri fini statutari.

In caso di scioglimento dell'associazione il capitale sarà devoluto in beneficenza ed il materiale devoluto ad istituzioni museali pubbliche.

 

letto approvato e sottoscritto 

( dai soci fondatori)

 

 

AGORDO, 18 febbraio 1998  

 

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