“BENI COMUNALI “ E USI CIVICI

PICCOLA STORIA DI UN PROBLEMA MAI RISOLTO

    Quando l'attuale Provincia di Belluno, il 4 aprile 1404, fu annessa alla Repubblica Veneta, la maggior parte delle terre divenne proprietà assoluta ed esclusiva della Serenissima. Queste terre assunsero la denominazione di "Beni Comunali" per distinguerli dai “Beni de Particolari" che erano terre di proprietà privata.

    Il compito di amministrare i "Beni Comunali" venne affidato al Magistrato ai Beni Comunali (solo per un breve periodo, dal 1728 al 1734, questo compito venne trasferito al Magistrato alle Legne).

    Il Consiglio della Serenissima, con atto del 4 dicembre 1452, permise alla popolazione di poter pascolare e raccogliere della legna su queste terre autorizzando il Magistrato ai Beni Comunali a rilasciare apposite specifiche concessioni dette " Investiture ".Queste concessioni venivano rilasciate alle varie Frazioni, Regole, Sindicherie, Pievi, ecc: (con queste denominazioni venivano indicati i vari paesi dell'epoca, poiché non esistevano ancora i Comuni). L' Investitura, oltre a indicare i confini dei terreni, riportava: ', .... consegnamo a voi uomini della predetta Regola perché li abbiate a godere unitamente in comune a pascolo et uso di pascolo facendo ubertoso il Paese, et allevando delli animali, sicchè tutti voi abbiate a sentire con la Munificenza di Sua Serenità il beneficio insieme di detti Beni Comunali con le infrascritte condizioni però che quella parte che si trovasse a Bosco siano conservati i Legni per la Casa dell'Arsenal et il resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affittato, livellato, permutato, o in qualsivoglia in altro modo alienato in alcuna minima quantità per qualsiasi voglia occasione o sotto qualsiasi voglia pretesto ad alcuna persona, così dal vostro Comune medesimamente non possa alcuna minima parte di detti Beni Comunali esser arata ne coltivata, ne sopra quelli essere lasciata far alcuna escavazione, alcuna fornasa da calcina o pietre, .... "

    Dopo la caduta della Repubblica Veneta (9 maggio 1797) e dopo l’istituzione dei Comuni (1805), venne emesso il Decreto Reale n. 225 in data 25 novembre 1806 il quale stabiliva: "I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in amministrazione dei così detti corpi degli antichi Originarj, ora cessati, si ritengono, e dove non fossero, si richiamano tutti in amministrazione delle municipalità dei rispettivi Comuni, e le rendite di detti beni sono applicate, come le rendite dei Comuni, in contrapposizione delle spese comunali... "

    Infatti con la formazione del catasto napoleonico (1813) e con l'attivazione del catasto austriaco (1853) i "Beni Comunali" sono stati accatastati con la seguente intestazione: Al Comune di _______ per la Frazione di ________ , il che dovrebbe voler dire: beni della frazione dati in gestione al Comune e con il provento dei quali il Comune deve fronteggiare le pubbliche necessità della frazione.

    Con la legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono prese in considerazione le terre di proprietà di terzi sulle quali i cittadini hanno dei diritti (usi civici) di vario genere: di pesca, di spigolatura, di legnatico, di pascolo, ecc. e tra queste terre vengono incluse anche i "Beni Comunali" che invece sono beni non di proprietà di terzi, ma delle Frazioni, Regole ecc:. Le terre di uso civico vengono dichiarate inusucapibili, imprescrittibili e inalienabili e per fare osservare queste disposizioni viene istituito un Commissariato per gli usi civici a capo dei quale viene nominato un Commissario scelto tra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'Appello avendo anche l'incarico di procedere alla liquidazione degli usi civici. Per la Provincia di Belluno il Commissariato aveva sede a Trieste fino agli anni ‘60 ed attualmente a Venezia presso quel Tribunale.

    Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la competenza su queste terre è stata trasferita alle Regioni (al Commissariato, tuttora esistente, rimane solo la competenza del relativo contenzioso). La Regione Veneto, con la legge 24 luglio 1994, n. 31, per disciplinare la materia emanò alcune norme che, purtroppo, non sono bene adattabili alla specifica singolarità dei "Beni Comunali".

geom. Elio Olivotto

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